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Vendere all’estero in tempi di crisi: le conseguenze sui contratti internazionali di compravendita

Forza Maggiore e Hardship nei Contratti Internazionali:

 

Forza maggiore, hardship e rimedi contrattuali nella prassi internazionale

Le crisi globali e i contratti internazionali di fornitura

Crisi sanitarie globali, tensioni geopolitiche, sanzioni economiche, blocchi logistici e volatilità dei mercati delle materie prime stanno rendendo l’esecuzione dei contratti internazionali di fornitura sempre più complessa e, in alcuni casi, impossibile.

Chi deve negoziare o eseguire un contratto con controparti estere si trova ora, più che mai, in una situazione difficile e di incertezza giuridica.

Le domande che i nostri clienti ci pongono con maggiore frequenza sono sostanzialmente tre: posso sospendere o risolvere il contratto senza incorrere in responsabilità? E se è la mia controparte a non pagare o a non consegnare, cosa posso fare? O, ancora, chi si deve far carico di costi o ritardi,  dovuti ad eventi esterni? Quali clausole inserire nei contratti per stare tranquilli?

Le risposte a queste domande variano in funzione  della legge applicabile al contratto. Nei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, la fonte normativa di riferimento per eccellenza è la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG), ratificata da 97 Stati tra cui l’Italia e quasi tutti i principali Paesi industrializzati ( con la significativa eccezione di Regno Unito, India, Venezuela, Sudafrica, Emirati Arabi ed altri Paesi del Golfo). Ove la CISG non sia applicabile, si farà riferimento alla legge nazionale designata dalle parti o dalle norme di diritto internazionale privato.

Tre scenari tipici

Vediamo di illustrare tre casi ricorrenti nella prassi delle forniture internazionali:

  1. La merce è pronta ma — a causa di nuove disposizioni normative o di sanzioni — non è più esportabile verso il Paese di destinazione.
  2. La merce è ancora esportabile, ma il pagamento è diventato estremamente difficile o impossibile per circostanze sopravvenute.
  3. La merce è ancora esportabile, ma a condizioni notevolmente più onerose, rispetto a quelle pattuite.

A) La merce non è più esportabile: la forza maggiore

Se il contratto è stato concluso prima di un conflitto o di embarghi o di altri divieti normativi che impediscono l’esportazione, le parti devono innanzitutto verificare il testo contrattuale. Il contratto può prevedere una clausola di forza maggiore che faccia riferimento a tali eventi esterni e in tal caso occorrerà che le parti rispettino la disciplina pattizia. In genere, ad es. è previsto che la parte colpita dall’evento di forza maggiore lo comunichi alla controparte tempestivamente, al fine di essere sollevata da eventuali responsabilità per il ritardo della sua prestazione.

Se il contratto non contiene alcuna clausola di forza maggiore, e è sottoposto alla legge italiana o ad una legge di uno Stato che ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980, si potrà invocare la forza maggiore ai sensi dell’art. 79 CISG, sempre che le parti non abbiano escluso pattiziamente l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980. Secondo tale disposizione, una parte è esonerata dalla responsabilità per inadempimento se prova che:

  • l’inadempimento è dovuto a un impedimento al di fuori del suo controllo,
  • che non poteva ragionevolmente prevederlo al momento della conclusione del contratto e
  • che non poteva ragionevolmente evitarlo o superarne le conseguenze.

Le restrizioni statali all’esportazione o gli eventi bellici — se sopravvenuti alla conclusione del contratto e non prevedibili al momento della stipula — sono pacificamente riconosciuti come impedimenti ai sensi dell’art. 79(1) CISG. La dottrina internazionale più autorevole (Schwenzer, Atamer, Huber) concorda nel qualificare tali misure come eventi al di fuori della sfera di controllo del venditore. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza arbitrale: nel lodo CIETAC relativo al caso L-Lysine (2005), il tribunale arbitrale ha valorizzato la dimensione spazio-temporale nell’analisi della prevedibilità, escludendo l’esonero da responsabilità perché l’epidemia di SARS era già in corso due mesi prima della conclusione del contratto. Il principio è quindi chiaro: l’impedimento deve essere sopravvenuto rispetto alla data di conclusione del contratto.

Sul piano pratico, in caso di accertata forza maggiore, la parte che la subisce è esonerata dalla responsabilità per i danni ed il contratto potrà essere risolto e le parti dovranno procedere alle restituzioni. Se la merce non è stata consegnata, o comunque non è passata in proprietà alla controparte, il venditore la potrà recuperare e, se possibile, destinarla ad altra vendita.

Va sottolineato, tuttavia, che l’onere della prova grava sulla parte che invoca l’esonero. Il requisito dell’imprevedibilità è considerato particolarmente difficile da dimostrare. La parte inadempiente dovrà altresì notificare tempestivamente l’impedimento alla controparte, ai sensi dell’art. 79(4) CISG: una notifica tardiva può far sorgere una responsabilità risarcitoria per i danni causati dal ritardo nell’informativa.

B) Le difficoltà di pagamento: forza maggiore e hardship

Possono emergere altre situazioni in cui è l’acquirente a trovarsi nell’impossibilità, o in grande difficoltà, di pagare. Pensiamo al caso di una fornitura già consegnata per la quale le parti abbiano concordato un pagamento dilazionato.

In generale, per prassi internazionale consolidata, l’illiquidità o la difficoltà di pagamento non costituisce, in linea di principio, un impedimento ai sensi dell’art. 79 CISG. Fanno eccezione solo i casi estremi in cui la perdita di capacità finanziaria sia causata direttamente ed esclusivamente da un evento di forza maggiore, e in cui la prova del nesso causale sia rigorosa. Una simile prova è, in pratica, estremamente difficile da fornire.

C) L’eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)

Al di là della forza maggiore in senso stretto, le crisi globali pongono con urgenza il tema dell’hardship, vale a dire quella situazione in cui l’equilibrio contrattuale originario viene sconvolto da un mutamento straordinario delle circostanze economiche, che rende la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa pur senza renderla oggettivamente impossibile.

La Convenzione di Vienna non disciplina esplicitamente l’hardship, e per lungo tempo si è dibattuto se essa rientrasse nell’ambito di applicazione della CISG. Oggi, tuttavia, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più avanzata propendono per l’inclusione dell’hardship nel perimetro dell’art. 79 CISG, in ragione dell’obiettivo di uniformità del diritto commerciale internazionale perseguito dalla Convenzione (CISG Advisory Council Opinion n. 7 e n. 20). Rimandare le parti al diritto nazionale per le questioni di hardship significherebbe frammentare quella uniformità di disciplina della vendita internazionale che la CISG mira a garantire. Tuttavia, nella pratica, l’art. 79 CISG si rivela uno strumento poco accurato ed insoddisfacente, perché i giudici lo hanno applicato soprattutto in casi veramente estremi.

La giurisprudenza sulla soglia dell’hardship

La giurisprudenza internazionale mostra come sia richiesta una soglia elevata per esonerare una parte dalla responsabilità per danni.

Scafom International v. Lorraine Tubes (Corte di cassazione belga, 2009). In questo caso, avente ad oggetto la vendita di tubi in acciaio, la Suprema Corte belga ha ritenuto che un aumento di prezzo del 70% potesse integrare gli estremi dell’hardship e fondare l’esonero da responsabilità, aprendo la strada alla rinegoziazione del contratto. La decisione ha suscitato ampio dibattito in dottrina, sia per l’affermazione dell’applicabilità dell’hardship alla CISG, sia per la soglia — considerata da alcuni troppo bassa — individuata dalla corte.

D2I v. Gabo (Corte di cassazione francese, 2015). In senso contrario, la Corte di cassazione francese ha negato la sussistenza dell’hardship in un caso di vendita di impianti di riscaldamento in cui l’aumento di prezzo aveva superato il 115%. La corte ha così indicato come necessaria una soglia più elevata, valorizzando la natura del bene e la prevedibilità delle fluttuazioni di mercato nel settore.

Caso Iron Molybdenum (Oberlandesgericht Amburgo, 1997). In materia di metalli con forte componente speculativa, il Tribunale d’Appello di Amburgo ha negato l’hardship nonostante il prezzo di mercato fosse triplicato, evidenziando che “per le parti che operano in un settore ad alto contenuto speculativo i limiti della ragionevolezza sono molto elevati”. Il caso dimostra che la natura del bene e le caratteristiche del mercato di riferimento sono determinanti nella valutazione della soglia di hardship.

In sintesi, dalla giurisprudenza emerge che non esiste una soglia percentuale uniforme e universalmente applicabile: la valutazione dipende dalla natura del bene, dalla volatilità del mercato, dall’allocazione contrattuale del rischio e dal comportamento delle parti.

Le conseguenze giuridiche dell’hardship: rinegoziazione e adattamento

Il principale nodo irrisolto dell’hardship sotto la CISG riguarda i rimedi. L’art. 79(5) CISG si limita a prevedere l’esonero dalla responsabilità per danni, ma non dice quali siano le conseguenze per le parti. Detta norma non prevede neanche un obbligo delle parti di rinegoziare il contratto o di adattarne il contenuto alla luce delle nuove circostanze sopravvenute. Peraltro, le parti sarebbero libere di ricorrere agli altri rimedi previsti dalla CISG, anche se,  secondo il CISG Advisory Council, il giudice o l’arbitro non potrebbe dichiarare risolto il contratto a causa dell’hardship.

La soluzione preferibile, elaborata internamente alla CISG sulla base dei suoi principi fondamentali — buona fede, cooperazione, favor contractus, ragionevolezza — consiste nel riconoscere alla parte svantaggiata il diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. Il rifiuto della rinegoziazione potrebbe integrare una violazione contrattuale, con conseguente obbligo risarcitorio. C’è anche chi sostiene che la parte che trae vantaggio dalla situazione di hardship può essere tenuta ad accettare un’offerta di rinegoziazione in virtù del dovere di limitare il danno previsto dall’art. 77 CISG. Diversamente da quanto previsto dall’art. 6.2.3 dei Principi UNIDROIT, invece, la CISG non attribuisce al giudice o all’arbitro alcun potere di adattare il contratto. Una tale competenza “creativa” del giudice è estranea alla tradizione del common law e contraddice il carattere internazionale della Convenzione.

Principi pratici per la gestione dell’inadempimento

Sulla base di quanto sopra, è possibile enunciare alcune regole operative fondamentali:

  1. La parte che dichiara di trovarsi in una situazione di forza maggiore o hardship deve fornire la prova di quanto afferma. L’onere probatorio è a suo carico.
  2. Se esistono modalità alternative per adempiere — anche a costi più elevati ma non eccessivamente onerosi — la parte è tenuta ad utilizzarle. Il debitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per preservare la propria capacità di adempiere, anche sopportando perdite finanziarie significative.
  3. Se la forza maggiore o l’hardship vengono invocate in assenza dei presupposti di legge, la controparte potrà risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni.
  4. L’impedimento ha effetto esonerativo temporalmente limitato (art. 79(3) CISG): una volta cessata la causa di impedimento, la parte è obbligata ad eseguire il contratto.

Le clausole contrattuali di forza maggiore e hardship

In conclusione, come abbiamo visto, una volta raggiunto un accordo commerciale, lo stesso non è legge tra le parti e, anche a livello internazionale, mancano strumenti efficaci per  modificarlo o adattarlo.

Pertanto, lo strumento fondamentale per gestire l’incertezza è il contratto.

In un’epoca di instabilità come la nostra, la previsione contrattuale di clausole di forza maggiore e hardship adeguatamente redatte è necessaria per determinare e distribuire il rischio della fornitura e del credito, migliorando la gestione operativa dell’impresa e riducendo significativamente il rischio di inadempimento e contenzioso.

Regola fondamentale spesso ignorata dalle imprese: la capacità dell’imprenditore di tutelare il proprio credito e l’operazione commerciale è massima prima della conclusione del contratto e decresce progressivamente con il passare del tempo e con il protrarsi dell’esecuzione della fornitura internazionale.

Ma, in pratica, come strutturare queste clausole?

 

Un riferimento autorevole è rappresentato dalle clausole modello della Camera di Commercio Internazionale (ICC).

La ICC Force Majeure Clause 2020 prevede un meccanismo in tre fasi (impedimento non controllabile, imprevedibile e inevitabile) sostanzialmente analogo a quello dell’art. 79 CISG, con la precisazione che per alcuni impedimenti tipici — tra cui epidemie e atti delle autorità — opera una presunzione relativa di sussistenza dei requisiti. La parte che invoca la clausola dovrà limitarsi a provare l’impossibilità di evitare o superare l’impedimento.

La ICC Hardship Clause 2020 offre invece una disciplina più articolata rispetto alla versione del 2003: al ricorrere di eventi che le parti devono individuare contrattualmente come “hardship”, le parti si impegnano a rinegoziare il contratto e se la rinegoziazione non riesce, le parti possono scegliere tra tre diverse conseguenze — risoluzione del contratto da parte di una delle parti, risoluzione ad opera del giudice o dell’arbitro, o adattamento/risoluzione giudiziale — garantendo così una maggiore flessibilità nella gestione delle sopravvenienze.

In ogni caso, è bene tenere presente che una clausola di forza maggiore o hardship produce benefici concreti solo se è stata redatta con la necessaria attenzione, competenza e visione prospettica e soprattutto effettivamente adattata alla situazione o all’operatività della singola impressa. Clausole generiche o copiate da formulari standard rischiano di alimentare le controversie anziché risolverle.

Conclusioni: prevenire è meglio che curare

Le crisi globali degli ultimi anni — sanitarie, geopolitiche, logistiche — hanno trasformato l’incertezza in una costante del commercio internazionale. In questo contesto, la mancanza di adeguate tutele contrattuali, la scelta erronea dei termini di resa, l’eccessiva fiducia nella solvibilità della controparte non verificata preventivamente, e la mancata stipula di assicurazioni crediti export sono errori che si sommano a tutte le difficoltà dell’operare in mercati instabili.

La consulenza legale specializzata nelle fasi di negoziazione e redazione contrattuale rimane, oggi più che mai, un investimento e non un costo: è in quella fase che si decide quanto sarà efficace la tutela del credito e quanto si ridurrà l’esposizione al rischio nelle fasi successive dell’esecuzione del contratto internazionale.

 

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