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Domanda di ammissione al passivo: guida pratica Lex IBC per i creditori

Domanda di Ammissione al Passivo

Domanda di insinuazione al passivo: guida pratica per imprese creditrici

Debitore insolvente: quando verificare la liquidazione giudiziale

Durante la sua vita, una società può attraversare momenti di crisi e ritardare i pagamenti. Tuttavia, se la società debitrice è in stato di insolvenza, cioè non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti e la crisi non appare reversibile, la legge italiana disciplina alcune procedure il cui scopo è liquidarne il patrimonio, dividendolo tra i creditori. La più importante di queste procedure è la liquidazione giudiziale.

In Italia, tramite una visura presso la Camera di commercio, è possibile verificare se il debitore che non paga è stato dichiarato insolvente e sottoposto a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali presso i Tribunali italiani.

Informazioni sulle procedure concorsuali pendenti in Italia sono disponibili sul sito Portale Creditori.

Il creditore potrebbe anche ricevere via PEC l’avviso della liquidazione giudiziale dal curatore nominato dal Tribunale, come previsto dall’art. 200 del Codice della Crisi, se il curatore rileva l’esistenza del credito dalle scritture contabili del debitore o da altre informazioni in suo possesso.

Se il debitore non paga, è dunque sempre consigliabile verificare se sia in liquidazione giudiziale o sottoposto ad altre procedure concorsuali.

Liquidazione giudiziale e verifica dello stato passivo

Il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, cioè il fallimento, nomina un curatore e fissa:

  • la data dell’udienza di verifica dello stato passivo;
  • il termine entro cui i creditori devono depositare le domande necessarie a far valere i loro crediti, di norma almeno 30 giorni prima dell’udienza.

Domanda di ammissione al passivo: a cosa serve

Se un vostro cliente o fornitore fallisce e vantate un credito nei suoi confronti, per far valere il diritto di credito dovete presentare una domanda di ammissione al passivo.

Senza la domanda, il credito non viene riconosciuto e il creditore non partecipa alla distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquidazione dei beni del debitore insolvente.

La domanda può essere finalizzata anche alla restituzione di un bene mobile o immobile di proprietà del creditore.

Termini per presentare la domanda di ammissione al passivo

La domanda va presentata normalmente entro 30 giorni dalla data della prima udienza fissata dal Tribunale per la verifica dello stato passivo, che dovrà essere accertato dal curatore e validato dal giudice.

Le domande tardive sono ammissibili, ma comportano la perdita del diritto di partecipare ai riparti già effettuati. Le domande presentate oltre 12 mesi dall’accertamento definitivo dello stato passivo sono inammissibili, salvo casi eccezionali (art. 208 CCII).

Cosa deve contenere la domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo deve contenere:

  1. l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, le generalità del creditore e il suo numero di codice fiscale;
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi atti a dimostrare il diritto del creditore;
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di preferenza nel riparto, ad esempio l’esistenza di un’ipoteca, di un pegno o di un privilegio;
  5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni devono essere comunicate al curatore;
  6. l’indicazione delle coordinate bancarie.

Creditori privilegiati e chirografari: le cause di prelazione

Tutti i creditori sono sullo stesso piano e vengono soddisfatti in maniera proporzionale, nel rispetto delle legittime cause di prelazione (art. 2741 c.c.).

Tuttavia, i creditori vengono distinti tra creditori privilegiati e creditori chirografari: solo i primi vantano un diritto, quale pegno, ipoteca o privilegio, a essere soddisfatti prioritariamente rispetto agli altri con il ricavato della liquidazione dei beni mobili e immobili durante la procedura.

I crediti privilegiati più ricorrenti

Godono del privilegio:

  1. i crediti per retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c.);
  2. i crediti dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera (art. 2751 bis, comma 1, n. 2 c.c.);
  3. i crediti degli agenti per i quali sussiste lo specifico rapporto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c.;
  4. i crediti dei locatori di immobili (art. 2764 c.c.);
  5. i crediti verso l’Erario;
  6. i crediti delle banche.

Documenti necessari per un credito da fornitura di beni o servizi

Documenti probatori

Per documentare un credito derivante dalla fornitura di beni o servizi possono essere prodotti:

  • copia delle fatture che danno origine al credito;
  • documento di trasporto, salvo il caso di fattura accompagnatoria;
  • eventuale contratto sottoscritto dal debitore o scambio di corrispondenza, anche via email, attestante l’esistenza del rapporto di fornitura in data antecedente alla liquidazione giudiziale;
  • eventuali solleciti di pagamento.

Credito risultante da decreto ingiuntivo

Se il credito risulta da decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo deve essere definitivo ex art. 647 c.p.c.

Se non si è ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo prima della data di apertura della liquidazione giudiziale del debitore, occorre fornire la prova del credito con altra documentazione, come fatture e bolle di accompagnamento.

Credito risultante da sentenza di condanna

Se il credito risulta da una sentenza di condanna, bisogna verificare che sia definitiva.

Nel caso di sentenza non definitiva e in caso di mancata produzione della prova del passaggio in giudicato, il credito andrà ammesso con riserva ai sensi dell’art. 204, comma 2, lett. c), C.C.I.I. (già art. 96, comma 3, n. 3 l.f.).

Come presentare la domanda di ammissione al passivo

La domanda deve essere depositata esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 200.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è trasmesso insieme ai documenti probatori.

I creditori possono scegliere di farsi assistere da un avvocato. In caso di crediti di importo elevato o di situazioni complesse, come privilegi contestati o crediti esteri, è fortemente consigliata l’assistenza legale.

Fac-simile della domanda di ammissione al passivo

Di seguito uno schema orientativo da verificare e completare. La presente formulazione ha carattere divulgativo e non sostituisce il parere di un legale. Per maggiori informazioni e per un preventivo potete contattarci.

Tribunale di [Città] – Sezione Fallimentare

Procedura n. [__]/[anno]

Liquidazione Giudiziale di [Ragione Sociale Debitore]

PEC procedura: [_________________________]

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

(art. 201 D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza)

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], C.F./P.IVA [______], con sede/residenza in [Indirizzo], PEC [________@],

ovvero

la società [Ragione Sociale], C.F./P.IVA [______], con sede in [Indirizzo], PEC [________@], in persona del legale rappresentante [Nome e Cognome], in qualità di CREDITORE,

CHIEDE

di essere ammesso al passivo della procedura di cui in oggetto per il credito di:

  • Capitale: € [__________,00]
  • Interessi maturati alla data di apertura della liquidazione giudiziale: € [__________,00]
  • Spese e oneri: € [__________,00]

TOTALE: € [__________,00]

Il credito trae origine da un rapporto di [descrivere il tipo di rapporto, ad esempio fornitura di beni, prestazione professionale, ecc.] sorto il …………, avente ad oggetto …………, di cui si allegano i documenti giustificativi.

Il credito è [chirografario / privilegiato, indicando i riferimenti normativi del privilegio / assistito da garanzia reale, di cui si allega documentazione].

Si allegano i seguenti documenti: [elencare i documenti da allegare con la PEC].

[Luogo], [Data]

[Firma digitale del creditore o del legale rappresentante]

 

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