La sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 26 maggio 2026 affronta diversi profili di particolare interesse nelle controversie tra investitori e intermediari finanziari in relazione ad azioni illiquide. La decisione ha integralmente rigettato l’appello proposto dalla banca e riguarda, tra gli altri aspetti, la prescrizione del diritto al risarcimento, la qualificazione delle azioni come strumenti illiquidi, gli obblighi informativi dell’intermediario, la profilatura MiFID e il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.
La vicenda prende origine dall’acquisto, da parte dell’investitore, di complessive 600 azioni della Cassa di Risparmio di Cesena, effettuato tra il 2013 e il 2014, per un esborso complessivo di € 10.590. I titoli hanno successivamente subito una svalutazione sino all’azzeramento del loro valore. L’investitore ha quindi contestato alla banca la violazione degli obblighi informativi e l’erronea profilatura, chiedendo il risarcimento del danno.
La prescrizione: il termine decorre dalla percepibilità del danno
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Il Tribunale di Forlì aveva qualificato la domanda come azione di responsabilità contrattuale, soggetta al termine ordinario decennale, individuando il momento iniziale della prescrizione nell’azzeramento del valore dei titoli e non nella data degli acquisti. La banca aveva contestato questa impostazione in appello, sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data delle operazioni di investimento.
La Corte d’Appello di Bologna ha ribadito che, nel caso di una controversia tra investitore e intermediario nella quale viene contestata la violazione degli obblighi informativi, il diritto al risarcimento non può essere fatto valere prima che il danno si sia verificato e sia divenuto oggettivamente percepibile.
La Corte richiama espressamente l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:
“il diritto al risarcimento del danno, in una controversia tra investitore ed intermediario nella quale è ascritta a quest’ultimo la violazione di obblighi informativi, non può essere fatto valere se non quando si sia prodotto il danno di cui il primo invochi il ristoro, riconducendolo alla illegittima condotta del secondo. E cioè, fino a quando tale danno non si sia verificato ― o per meglio dire non sia divenuto oggettivamente percepibile dal preteso danneggiato, come chiarito da Cass. n. 32226 del 2024 ― non può che farsi conseguente applicazione del principio contra non valentem agere non currit praescriptio” (cfr. Cass. 14019/2025).
Nel caso concreto, la Corte ha quindi individuato il momento in cui il danno è divenuto percepibile nella data di azzeramento del valore dei titoli, il 22 aprile 2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione era stato il ricorso presentato all’ACF nel 2020.
Il principio assume particolare rilevanza nelle controversie relative ad azioni illiquide, perché evidenzia come la decorrenza del termine prescrizionale non debba essere necessariamente individuata nella data in cui l’investitore ha effettuato l’operazione, ma debba essere valutata in relazione al momento in cui il danno è divenuto oggettivamente percepibile.
Perché le azioni sono state considerate illiquide
La Corte ha poi esaminato la natura degli strumenti finanziari oggetto della controversia.
Nel caso esaminato, le azioni non erano negoziate su un mercato regolamentato né su un sistema MTF e l’intermediario non aveva assunto un impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati. Gli elementi prodotti dalla banca non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la liquidità dei titoli.
La Corte ha richiamato la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009, relativa ai doveri dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. La liquidità deve essere valutata considerando, tra gli altri elementi, lo spread denaro/lettera, la profondità del book, la frequenza e il volume delle transazioni e la disponibilità di informazioni sulle condizioni delle operazioni.
Nel caso concreto, inoltre, l’assenza di specifiche condizioni di vendita conosciute e sottoscritte dal cliente, la negoziazione su un mercato non regolamentato e la mancanza di un obbligo dell’emittente al riacquisto costituivano, secondo la Corte, limitazioni intrinseche agli scambi.
Gli obblighi informativi dell’intermediario
Una volta accertata l’illiquidità dei titoli, la Corte ha verificato l’adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca.
La sentenza rileva che la documentazione consegnata all’investitore non conteneva le informazioni specifiche richieste per i prodotti illiquidi. Tra queste rientravano l’indicazione del valore di smobilizzo, il confronto con prodotti semplici e liquidi, le modalità di disinvestimento e le eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato.
La Corte ha inoltre precisato che gli ordini di acquisto riportavano quantità, mercato di scambio e costi dell’operazione, ma non le informazioni specifiche sulle caratteristiche dei titoli e sulle possibilità concrete di smobilizzo.
Non è stata ritenuta sufficiente neppure la consegna del documento generale sui rischi degli investimenti finanziari: l’informazione generica sull’illiquidità non sostituisce l’informazione specifica richiesta con riferimento allo strumento concretamente acquistato.
La profilatura MiFID e l’adeguatezza dell’investimento
Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dalla profilatura dell’investitore.
La disciplina MiFID applicabile ratione temporis prevedeva specifici obblighi in materia di trasparenza, correttezza, adeguatezza e appropriatezza, con particolare attenzione alla conoscenza, esperienza, obiettivi e caratteristiche del cliente.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ritenuto che la banca avesse erroneamente profilato il cliente, proponendogli uno strumento finanziario inappropriato. Tale valutazione è stata contestata dalla banca in appello, ma la Corte ha confermato l’impostazione del primo giudice.
Il confronto tra questionario MiFID, caratteristiche dello strumento e investimenti precedentemente effettuati può quindi assumere un ruolo significativo nell’analisi di un dossier.
Il nesso causale tra violazione e danno
La Corte ha infine esaminato il rapporto tra l’inadempimento informativo e il danno.
Nel caso concreto, una volta accertata la violazione degli obblighi informativi, non è stata ritenuta dimostrata dalla banca una condotta dell’investitore idonea a incidere sulla causazione del danno. La Corte ha inoltre escluso che l’investitore fosse stato posto nelle condizioni necessarie per autodeterminarsi consapevolmente nell’effettuazione dell’investimento.
La Corte ha quindi confermato la statuizione relativa al danno derivante dall’azzeramento del valore delle azioni e ha integralmente rigettato l’appello della banca.
Quali documenti analizzare prima di valutare la responsabilità della banca
La sentenza evidenzia quanto sia importante disporre di un dossier documentale completo. Prima di formulare qualsiasi valutazione sulla responsabilità dell’intermediario, occorre ricostruire la storia dell’investimento e verificare la documentazione disponibile.
In particolare, è opportuno analizzare:
- il contratto quadro, per individuare il contenuto del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- il questionario MiFID e la profilatura, per verificare esperienza, conoscenza, obiettivi e propensione al rischio dell’investitore;
- la documentazione informativa relativa ai titoli, con particolare attenzione alla natura illiquida dello strumento e alle modalità di disinvestimento;
- gli ordini di acquisto, per ricostruire quantità, prezzo, mercato di negoziazione e condizioni dell’operazione;
- le note informative e le comunicazioni della banca, per verificare quali informazioni siano state concretamente fornite;
- gli estratti conto e la cronologia delle operazioni, utili anche per confrontare gli investimenti precedenti con quello contestato;
- la documentazione relativa alla liquidità dello strumento, compresi gli elementi concernenti mercati, sistemi di negoziazione, eventuali meccanismi di riacquisto e possibilità effettive di smobilizzo;
- le comunicazioni successive all’investimento, soprattutto in presenza di richieste di vendita, difficoltà di liquidazione o contestazioni.
Dalla perdita economica alla valutazione tecnica
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna mostra quindi che una controversia relativa ad azioni illiquide richiede una ricostruzione articolata.
La perdita economica rappresenta il punto di partenza, ma non esaurisce l’analisi. Occorre verificare quando il danno sia divenuto oggettivamente percepibile, quale sia il termine prescrizionale applicabile, quali fossero le caratteristiche dello strumento, quali informazioni siano state fornite e se il prodotto fosse coerente con il profilo dell’investitore.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla documentazione disponibile, perché è attraverso il confronto tra contratto, profilatura, informativa, ordini e comunicazioni che può essere ricostruita la condotta dell’intermediario.
La questione, pertanto, non è se la sola perdita dimostri la responsabilità della banca. È necessario stabilire, sulla base dei documenti e della cronologia dei fatti, se sussistano elementi idonei a collegare la perdita a una specifica violazione degli obblighi dell’intermediario.
L’assistenza di LEX IBC nell’analisi della posizione bancaria e finanziaria
LEX IBC sta assistendo e può assistere gli investitori nell’esame della documentazione e nella valutazione bancaria e finanziaria della posizione, verificando i profili rilevanti del rapporto con l’intermediario, della profilatura, dell’informativa e delle operazioni effettuate. Quando ne ricorrano i presupposti, LEX IBC può inoltre attivare le specifiche forme di tutela, attraverso gli strumenti di mediazione e, ove necessario, il contenzioso civile.
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