Il commercio elettronico in Italia è regolamentato principalmente nel D. Lgs. 70/2003 e nel Codice del consumo (D. Lgs.206/2005); normative che, a loro volta, recepiscono regole dell’UE.
Un sito web è obbligato a pubblicare e a rispettare determinate condizioni e termini che si applicano alla vendita: queste regole sono contenute in un documento denominato “Condizioni generali di vendita” o “Condizioni di vendita” che definisce gli accordi contrattuali tra il sito web e l’utente, per la vendita di prodotti e/o servizi.
Tali regole possono essere stabilite sia per le vendite online B2B e-commerce sia B2C e-commerce e precisano sia le prescrizioni che l’utente deve seguire per poter utilizzare il servizio sia gli obblighi del fornitore nei confronti dell’utente.
Inoltre, tale documento può contenere delle limitazioni di responsabilità nel caso insorgano problemi che non dipendono dall’operato del fornitore, come il malfunzionamento del servizio provocato da cause esterne. Tuttavia, le limitazioni di responsabilità non possono andare contro le norme di legge, in particolare quelle che riguardano le garanzie del venditore nei confronti del consumatore o le norme che tutelano contro le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.
I siti e-commerce svolgono un’attività senza barriere ma con regole ben precise. Pertanto, si rende necessario rivolgersi ad uno studio legale esperto in Contrattualistica italiana ed Internazionale e Diritto Commerciale, al fine di ottenere una consulenza legale nella stesura dei termini e delle condizioni di vendita del proprio e-commerce per perseguire obiettivi specifici, personalizzando e rendendo le condizioni conformi alla strategia di vendita del proprio e-commerce.
Le normative di riferimento per termini e condizioni
La normativa di riferimento (D. Lgs. n. 70/2003 e D. Lgs.206/2005), ha lo scopo di informare correttamente l’utente, assicurare trasparenza all’acquirente (che, trattandosi di e-commerce, non può avere una conoscenza diretta del venditore) e rendere affidabili le transazioni online.
La normativa sugli e-commerce è in continua evoluzione. Infatti, sono in corso di attuazione nei Paesi europei le nuove disposizioni normative UE: la Direttiva UE 2019/770 e la Direttiva UE n. 2019/771 del 20 maggio 2019). Queste normative hanno in particolare un impatto rilevante sugli e-commerce che si occupano della fornitura di servizi e contenuti solo digitali o della vendita online di beni fisici con elementi digitali. In Italia, come previsto dai D. lgs. n. 170 e n. 173 entrambi del 4.11.2021, è stato necessario apportare delle significative modifiche al Codice del Consumo.
Quali sono i dati necessari nel commercio elettronico?
Termini e condizioni degli e-commerce devono contenere delle informazioni obbligatorie e riguardano i dati identificativi del venditore.
Inoltre, l’e-commerce deve indicare le informazioni principali del servizio e/o le caratteristiche del prodotto venduto. Le informazioni devono essere inserite direttamente nella scheda prodotto che integra i termini e condizioni dell’e-commerce.
Infine, oltre al prezzo e a tutte le informazioni riguardanti i dati identificati del fornitore, bisogna indicare anche:
- spese e termini di spedizione;
- limitazioni della consegna in particolari zone o all’estero;
- prezzo di ulteriori servizi (ad esempio il contrassegno);
- tipologie di pagamento accettati;
- diritto di recesso con modalità e procedure da seguire per esercitarlo: i consumatori hanno 14 giorni di calendario di tempo per ripensarci se non sono soddisfatti del prodotto;
- garanzia legale di conformità;
- modi di risoluzione delle controversie compreso l’eventuale organismo di conciliazione a cui il consumatore potrebbe rivolgersi.
Il sito di e-commerce dovrebbe confermare tutti gli acquisti sul sito Web avvisando l’utente entro 24 ore. Tali comunicazioni possono essere consegnate elettronicamente o con qualsiasi altro mezzo indicato nel contratto. L’unico requisito è che il metodo scelto deve consentire al cliente di salvare le informazioni ricevute, comprese quelle contrattuali.
I termini di utilizzo del sito Web devono essere chiari e spiegare come verranno archiviate le informazioni sul fornitore, sul cliente, sui prodotti e/o sui servizi.
Infine, sul sito web deve essere chiaramente indicate la privacy e la cookie policy.
Termini e condizioni E-Commerce: differenze tra B2B e B2C
Gli obblighi normativi variano se si tratta di e-commerce B2B o B2C. Le differenze riguardano la tipologia di attività, il B2C e-commerce si rivolge ai consumatori, l’e-commerce B2B e-commerce si rivolge ai professionisti. In particolare, nel B2B non si applicano le regole del Codice del Consumo. Pertanto, non sono obbligati ad inserire tutte le informazioni imposte dal codice del Consumo, ad esempio non trova applicazione la garanzia legale di conformità e il diritto di recesso. Un’altra differenza riguarda la garanzia legale di conformità. Infatti, nel e-commerce B2B trova applicazione la garanzia dei vizi prevista dal Codice Civile.
Nuove disposizioni legali per l’e-commerce B2B
Come anticipato, dal 2021 si sono ampliate le condizioni che i beni venduti attraverso un e-commerce devono soddisfare per essere conformi al contratto. Inoltre, le tutele dei consumatori si estendono ai beni venduti con elementi e servizi digitali tra cui smart-tv, smart-watch, computer, tablet, ma anche prodotti di largo consumo che possono fornire dati sul loro utilizzo o sui consumi, che possono interconnettersi o essere controllati da remoto dall’utente, come gli elettrodomestici, i condizionatori, i robot aspirapolvere ed i robot da cucina.
All’atto della vendita del bene con elementi digitali, il venditore (sia esso e-commerce o rivenditore fisico) è tenuto a informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari a mantenere la conformità del bene ed eventualmente a fornirglieli. E’ dunque importante modificare le condizioni generali di vendita per tenere conto di questi aspetti, qualora si vendano beni con elementi digitali.
Inoltre, anche se rimane invariata la durata della garanzia di legge (entro 26 mesi dalla consegna al consumatore), per tutti i prodotti i difetti si presumono sussistenti (e dunque a carico del venditore), per un anno dalla consegna, anziché 6 mesi.
Rischi e sanzioni in caso di violazione
Sono obbligate a rispettare la normativa tutte le imprese che operano nell’e-commerce altrimenti si rischiano sanzioni anche di notevole importo, irrogate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). In particolare, l’AGCM può applicare le seguenti sanzioni:
- fino a 20.000,00 euro per violazione degli obblighi informativi generali;
- fino a 5 mln. di euro per violazione degli obblighi nel caso una pratica commerciale sia ritenuta scorretta;
- pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito dell’AGCM. Inoltre, in taluni casi è altresì prevista la pubblicazione del provvedimento anche sul sito web dell’operatore (questo comporta una rilevante pubblicità negativa per l’azienda e ne lede maggiormente l’immagine).
Le sanzioni sono più elevate nel caso in cui l’AGCM ritenga che l’azienda abbia attuato una pratica commerciale scorretta violando gli obblighi informativi.
Queste sanzioni si vanno eventualmente ad aggiungere a quelle altrettanto rilevanti (fino al 4% del fatturato) che può irrogare l’autorità garante della privacy, qualora il sito web violi le normative sui cookies e il GDPR.
TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Qui di seguito, una checklist – molto semplice – elaborata dalla Commissione Europea e disponibile in inglese al seguente indirizzo https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en , qui liberamente rielaborata in italiano.
Verifica che il tuo sito web sia conforme alla legislazione sull’e-commerce
Prima di avviare il tuo sito web, devi assicurarti che soddisfi tutti i requisiti in materia di e-commerce e GDPR sopra menzionati. Se il tuo sito web è già attivo su Internet, è importante controllarne la pagine per assicurarsi che soddisfi queste regole e regolamenti.
Attenzione: quelle che seguono sono domande di massima. La verifica del sito web va fatta su tutti i contenuti del sito web.
Devi rispondere “sì” a tutte le seguenti domande.
- Se il mio sito Web include un’iscrizione alla newsletter o un modulo di contatto esiste un collegamento visibile alla politica di protezione dei dati? È in linea con le regole del GDPR?
- C’è una piccola casella che l’utente deve spuntare per confermare di aver letto la politica di protezione dei dati prima di inviare le proprie informazioni?
- C’è una piccola casella che l’utente deve spuntare per confermare un acquisto in cui era necessario fornire informazioni personali?
Quando l’utente accede al mio sito e-commerce:
- riceve un messaggio che lo informa dell’uso dei cookie sul sito web?
- è disponibile un collegamento con le informazioni sull’uso dei cookie? Si trova in una parte permanente del sito web?
- c’è un modo in cui gli utenti possono contattarmi per saperne di più sugli aspetti legali contrattuali di prodotti e servizi sul mio sito web? (si può indicare un numero di telefono, un’e-mail, un modulo di contatto, ecc.).
Quando l’utente effettua un acquisto sul mio sito web:
- prima di completare l’acquisto, sono specificate al cliente tutte le informazioni contrattuali rilevanti sui tempi di consegna, metodi di pagamento e opzioni di annullamento e recesso, modi di risoluzione delle controversie con eventuale possibilità di adire un organismo di conciliazione?
- il cliente riceve una notifica di acquisto, elettronicamente o tramite un altro metodo, entro 24 ore?