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Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze Straniere in Materia Civile e Commerciale in Italia

Riconoscimento Decisioni Internazionali in Italia

Introduzione

Se sei un imprenditore straniero interessato a condurre affari in Italia, oppure un italiano desideroso di espandere le tue attività commerciali all’estero, questo articolo potrebbe esserti utile.

Consideriamo ad esempio un creditore italiano che ha fornito un macchinario ad un debitore francese. Dopo la conclusione del contratto, possono sorgere delle controversie. In tali circostanze, se il contratto è soggetto alla legge italiana, il creditore italiano potrà ottenere un titolo esecutivo di un tribunale italiano, per poi farlo valere in Francia al fine di recuperare il credito.

Allo stesso modo, in caso di controversie in Francia, una decisione favorevole emessa da un tribunale francese dovrà essere riconosciuta e attuata da parte delle autorità italiane contro il debitore in Italia per assicurare i diritti del creditore francese.

Un sistema efficace di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere gioca un ruolo cruciale nella riduzione dei tempi e delle incertezze associate alle dispute transfrontaliere sia all’interno dell’UE che fuori.

L’articolo analizza l’importanza dei meccanismi giuridici di riconoscimento e attuazione delle sentenze straniere nelle relazioni commerciali internazionali.

Prima di tutto, l’articolo tratta il funzionamento di tali meccanismi all’interno dell’Unione europea, mettendo in evidenza il ruolo del regolamento Bruxelles I bis. Successivamente, viene analizzata la posizione dell’Italia riguardo al riconoscimento e all’attuazione delle sentenze straniere provenienti da paesi al di fuori dell’UE, nonché l’impatto specifico della Brexit su tali procedure, con un focus sulle relazioni tra Italia e Regno Unito.

Riconoscimento Ed Esecuzione Delle Sentenze Nell’unione Europea (Bruxelles I Bis)

Procedura di riconoscimento

Il riconoscimento delle sentenze è il procedimento mediante il quale una decisione giudiziaria emessa nel paese di origine viene riconosciuta come legalmente valida in un altro paese (Stato richiesto), con tutti i suoi effetti legali come determinati nel paese di origine.

L’Italia, essendo membro dell’Unione europea, beneficia delle disposizioni del regolamento europeo n. 1215/2012, noto come Bruxelles I bis, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’articolo 36 (1) di tale regolamento prevede che le sentenze emesse in uno Stato membro godono di un riconoscimento automatico (“riconoscimento di pieno diritto”) in tutti gli altri Stati membri senza alcuna formalità richiesta. È importante precisare che il merito di una sentenza straniera non può essere modificato in alcun modo dallo Stato in cui si vuol far valere la sentenza.

Esecuzione delle sentenze

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, il semplice riconoscimento di una sentenza non è sufficiente; la sua esecuzione è altrettanto cruciale. Una volta che un tribunale ha emesso una sentenza su una controversia, l’esecuzione consiste nel far rispettare tale decisione, generalmente obbligando la parte inadempiente a conformarsi ai termini della sentenza, come ad esempio il pagamento di danni e interessi.

Analogamente alla procedura automatica di riconoscimento delle sentenze nell’UE, l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce l‘esecuzione automatica delle decisioni, il che significa che una decisione avente forza esecutiva nello Stato membro d’origine avrà la stessa forza negli altri Stati membri senza alcuna procedura speciale richiesta.

Il regolamento “Bruxelles I bis” n. 1215/2012, che si applica a tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Danimarca, sostituendo il regolamento 44/2001, ha quindi eliminato la procedura di exequatur, con cui il giudice autorizza e conferisce forza esecutiva a una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato UE. Per la Danimarca rimane applicabile il regolamento 44/2001.

Rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione

Tuttavia, rimangono alcune limitate eccezioni al principio di reciproco riconoscimento e di esecuzione immediata. L’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che il riconoscimento di una decisione può essere rifiutato in diversi casi:

  • Se tale riconoscimento è palesemente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • Se la decisione è stata resa in contumacia, e il convenuto non ha avuto l’opportunità di difendersi in modo appropriato;
  • Se la decisione è in conflitto con una decisione precedente coinvolgente le stesse parti nella stessa controversia;
  • E se la decisione è in conflitto con una decisione precedente emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo tra le stesse parti in una controversia simile.

La Corte di Giustizia Europea, nel caso C‑681/13 (Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD), stabilisce che l’eccezione al riconoscimento di una decisione per contrasto con  l’ordine pubblico deve essere interpretata in modo rigoroso: solo se la decisione rappresenta una “violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e quindi in quello dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in questi ordinamenti giuridici.”

Di conseguenza, la Corte ritiene che un semplice errore commesso da uno Stato membro riguardo al diritto dell’Unione non giustifichi l’uso di questa eccezione, poiché i meccanismi di impiugnazione ordinari disponibili in ciascuno Stato membro sono sufficienti.

Per quanto riguarda l’esecuzione di decisioni contumaciali, la corte si è espressa nel caso C-283/05 (ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)). La Corte ha chiarito che affinché un convenuto sia considerato “in grado” di impugnare una decisione emessa in sua assenza in un altro Stato membro, deve aver avuto conoscenza del suo contenuto abbastanza presto, in modo da poter far valere i suoi diritti in modo efficace davanti al giudice dello Stato d’origine. Se una parte contumace viene informata solo dell’esistenza di una sentenza civile emessa nei suoi confronti, senza poterne conoscere il contenuto, ciò è motivo di rifiuto dell’esecuzione in altri Stati dell’Unione europea, perchè avrebbe dovuto essere quantomento informato del contenuto della sentenza per poterla eventualmente impugnare.

In pratica, i casi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione nell’UE sono molto pochi.

Oltre l’Europa: Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze a Livello Internazionale

L’Italia è firmataria di diverse convenzioni internazionali che facilitano il riconoscimento delle sentenze straniere, come la Convenzione di Lugano e la Convenzione dell’Aia. Anche se queste convenzioni condividono obiettivi simili nel facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in contesti internazionali, differiscono per ambito geografico, settori coperti, procedure e rapporti con altri strumenti giuridici.

Convenzione di Lugano

La Convenzione di Lugano, adottata nel 2007 in sostituzione di quella del 1988, è stata istituita tra Svizzera, Comunità europea, Danimarca, Norvegia e Islanda, come accordo parallelo al regolamento UE n. 44/2001 (regolamento “Bruxelles I”), poi sostituito dal regolamento n. 1215/2012 (« Bruxelles I bis »).

La Convenzione di Lugano (2007), proprio come il Bruxelles I bis, stabilisce che le sentenze emesse in uno Stato membro godono di un riconoscimento in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di particolari formalità. Tuttavia, vi è una differenza tra queste convenzioni: la Convenzione di Lugano richiede ancora la procedura di exequatur, il che significa che l’esecuzione delle decisioni non è automatica tra i membri della convenzione. Fino ad ora, non è stato fatto alcuno sforzo per allineare la Convenzione di Lugano (2007) al Regolamento Bruxelles I bis (2012).

La ragione principale risiede nella necessità di una certa convergenza dei sistemi giuridici per eliminare la procedura di exequatur, il che si dimostra difficile al di fuori dell’Europa.

Convenzione dell’Aia

Per quanto riguarda la Convenzione dell’Aia (2019) sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, è entrata in vigore l’1 settembre 2023 in Ucraina e nell’Unione europea. Costa Rica, Israele, Russia, Stati Uniti e Uruguay non hanno ancora ratificato la convenzione nonostante la loro firma.

La Convenzione dell’Aia, ispirata dal Bruxelles I bis e dalla Convenzione di Lugano, potrebbe raggiungere un obiettivo a lungo atteso, se fosse ratificata da molti Stati: stabilire regole comuni minime per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere a livello mondiale.

Tali regole comuni riguardano i criteri di validazione e rifiuto delle sentenze straniere. Anche se manca il riconoscimento e l’esecuzione automatica, i tempi, i costi e i rischi legali legati alle controversie transfrontaliere sarebbero notevolmente ridotti.

Nel caso di decisioni provenienti da Stati non membri dell’Unione Europea e in assenza di convenzioni esistenti tra l’Italia e tale Stato riguardo al riconoscimento e all’esecuzione, si applica la legge italiana n. 218 del 31 maggio 1995. Gli articoli da 64 a 71 prevedono il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia senza formalità sotto determinate condizioni. Per quanto riguarda l’esecuzione, questa non avviene automaticamente e è necessario ottenere un titolo esecutivo in Italia.

Dopo la Brexit: Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze tra l’Italia e il Regno Unito

Il 31 gennaio 2020, a mezzanotte, il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione europea dopo lunghe negoziazioni per giungere a un accordo di recesso. Prima della Brexit, il processo di riconoscimento e esecuzione delle sentenze tra il Regno Unito e l’Italia era regolato dal regolamento n. 1215/2012, Bruxelles I bis, che consentiva un riconoscimento ed un’esecuzione automatici delle decisioni tra i paesi.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2021, le sentenze straniere non godono più di questo meccanismo europeo nel Regno Unito. Sono ora soggette alle norme nazionali britanniche in materia di riconoscimento ed esecuzione, a meno che non esistano convenzioni tra i paesi interessati.

Cambiamenti post-Brexit

A differenza del diritto europeo, il diritto britannico, noto come “Common law“, rende più complicato il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere. Il Regno Unito richiede che le sentenze straniere siano definitive, emanate da una giurisdizione competente e riguardino un debito specifico. A differenza delle disposizioni generose di Bruxelles I bis, che consentono l’esecuzione di sentenze non pecuniarie, di ordinanze provvisorie o di sentenze di primo grado suscettibili di appello in altri Stati membri.

Convenzione del 1971 tra Italia e Regno Unito

Prima di aderire all’Unione Europea, il Regno Unito ha firmato un accordo bilaterale con l’Italia, stabilito dalla Legge del 18 maggio 1971. Questo accordo, intitolato “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di modifica, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 e il 14 luglio 1970“, è ancora in vigore nei casi in cui la Convenzione dell’Aia del 2005 (ratificata dall’UE, dal Messico, da Singapore, dal Montenegro, dalla Danimarca, dal Regno Unito) non si applica.

Convenzione dell’Aia del 2005 e New York 1958

La Convenzione dell’Aia del 2005, alla quale hanno aderito sia l’Unione Europea che il Regno Unito, stabilisce norme sulla determinazione della giurisdizione competente e sul riconoscimento e l’esecuzione reciproci delle sentenze in materia civile e commerciale da parte dei tribunali dei paesi firmatari. Tuttavia, affinché tali principi siano applicabili, è indispensabile che le parti abbiano chiaramente designato, tramite accordo, un tribunale specifico come unico competente per risolvere qualsiasi controversia. Lo stesso vale per l’opzione dell’arbitrato.

La Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (New York, 1958), firmata da tutti i paesi europei e dal Regno Unito, richiede anch’essa un consenso espresso delle parti riguardo alla scelta dell’arbitrato per la soluzione delle controversie.

Per allinearsi al meccanismo europeo uniforme e semplificato per il riconoscimento delle decisioni, il Regno Unito ha suggerito di aderire alla Convenzione di Lugano (2007), che, come precedentemente menzionato, è un regolamento parallelo a Bruxelles I. Tuttavia, è necessario che tutti i firmatari della Convenzione di Lugano (Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera, UE) diano il loro consenso, e quello dell’Europa resta ancora da ottenere.

Conclusioni

Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze all’Interno dell’UE

Le attività commerciali all’interno dell’Europa sono facilitate dalle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Grazie al regolamento Bruxelles I bis, il riconoscimento e l’esecuzione automatica delle decisioni giudiziarie tra i paesi membri UE offre una migliore protezione degli interessi commerciali in caso di controversie. In questo modo, anche il recupero dei crediti all’estero risulta più agevole.

Impatto delle Convenzioni Internazionali

Nell’ambito internazionale al di fuori dell’Europa, il meccanismo stabilito tra i paesi firmatari della Convenzione di Lugano del 2007 e della Convenzione dell’Aia del 2019 è anch’esso semplificato, anche se potrebbe essere ancora necessaria la procedura di exequatur. Questi accordi offrono soluzioni pratiche che riducono gli ostacoli e le incertezze legate alle dispute transfrontaliere.

Complessità nel Regno Unito Dopo la Brexit

Per quanto riguarda il Regno Unito, la situazione è leggermente più complessa. Fino a quando il Regno Unito non ratificherà la Convenzione di Lugano del 2007, è sempre consigliabile includere nei contratti una clausola di scelta del giudice inglese o italiano esclusivamente competente a risolvere eventuali controversie tra le parti. Ciò è dovuto al fatto che l’Italia e il Regno Unito sono entrambi parte della Convenzione dell’Aia del 2005 che richiede questa formalità. In alternativa, i contraenti potranno includere nei contratti una clausola arbitrale, che beneficerà degli effetti della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (New York, 1958).

Questa misura (cioè, la clausola sulla giurisdizione o la clausola arbitrale) garantirà uno svolgimento più agevole delle controversie ed eviterà la complessità delle normative nazionali di diritto internazionale privato, in attesa di un eventuale accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea sulla questione.

Supporto e Assistenza

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per assistenza su eventuali controversie commerciali trasfrontaliere.

 

Marie Vanswevelt

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