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La Lettera di Credito nel commercio internazionale

Lettera di Credito Internazionale

La lettera di credito – anche detta credito documentario – è una forma di pagamento più complessa rispetto ad altre ma che tutela entrambe le parti di un contratto internazionale. Consente al venditore di una compravendita internazionale di ricevere il puntuale pagamento e al compratore di ottenere la merce entro il termine concordato, evitando di esporsi finanziariamente verso il venditore con il pagamento anticipato rispetto alla consegna.

Lettera di credito: come funziona?

La lettera di credito appartiene alla tipologia del credito documentario ed è uno strumento di pagamento emesso da una banca (banca emittente) su precise istruzioni del suo cliente (ordinante) con cui la banca assume un impegno irrevocabile di pagare un debito di detto cliente nei confronti del beneficiario.

La banca assume l’impegno di pagare a condizione di ricevere, entro una certa data (data di validità), dei documenti richiesti in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella lettera di credito. Tra i documenti che possono essere pattuiti dalle parti e richiesti nel credito, ci sono: la fattura, la packing list, i documenti di trasporto, ovvero il certificato di presa in carico dello spedizioniere, il certificato di origine, i certificati di ispezione della merce.

Il credito documentario si è sviluppato attraverso la pratica del commercio internazionale, grazie alle banche, che hanno trovato, nel tempo, delle regole comuni per verificare la conformità dei documenti ed accettare i pagamenti.

La Camera di commercio internazionale di Parigi ha raccolto e aggiornato le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari c.d. N.U.U o U.C.P. (Uniform customs and practice  concerning documentary credit). Le norme attualmente in vigore sono le N.U. 600 o altrimenti dette U.C.P. 600, in vigore dal 2007.  Si tratta di norme e prassi consuetudinarie che si applicano se espressamente richiamate nel testo della lettera di credito ed in base alla legge dello Stato in cui si trova la banca chiamata ad onorare il pagamento.

Credito Documentario: i soggetti

Il cliente-ordinante e il beneficiario di una lettera di credito (o credito documentario) sono rispettivamente l’acquirente e il venditore che hanno sottoscritto un contratto di vendita internazionale o, comunque, le parti di un contratto internazionale che prevede un obbligo di pagamento mediante lettera di credito.

Oltre alle parti, la banca emittente svolge un ruolo fondamentale nell’operazione; la banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle parti  del contratto di vendita internazionale: quella di garantire il pagamento a fronte dell’esecuzione della consegna della merce da parte del venditore, come attestata dai documenti richiesti nel credito e verificati dalla banca stessa.

La banca emittente potrà avvalersi di una banca avvisante che informerà il beneficiario dell’emissione della lettera di credito in suo favore, occupandosi solo delle verifiche sull’autenticità della stessa e/o di una banca designata dalla stessa banca emittente presso cui il credito è utilizzabile dal beneficiario.

Se poi la lettera di credito, oltre ad essere irrevocabile, è anche “confermata” (vedi infra), si raggiunge la massima sicurezza per l’impresa venditrice di essere pagata, in quanto all’impegno della banca emittente, si aggiungerà quello della banca confermante, generalmente avente sede nello Stato del venditore.

Ciò che rileva, nel credito documentario, è la liquidità della banca che emette il credito e non la liquidità dell’acquirente. Inoltre, è impossibile per il compratore ostacolare il pagamento che diviene così definitivo e liberatorio.

Anche il compratore riceve alcuni vantaggi importanti nel pattuire il pagamento mediante lettera di credito: evita e/o limita il pagamento anticipato e ha la sicurezza che la banca pagherà il prezzo d’acquisto della merce al venditore soltanto se i documenti attestanti la consegna sono conformi a quanto richiesto nella lettera di credito.

Le caratteristiche della Lettera di credito internazionale

Autonomia, astrattezza e formalismo sono le caratteristiche della lettera di credito che, proprio per queste caratteristiche, è ampiamente utilizzata nel commercio internazionale.

Il credito documentario è un’operazione autonoma (c.d. autonomia), indipendente dal contratto sottostante in cui è previsto l’obbligo di pagamento da soddisfare con il credito documentario.

Detta operazione di pagamento è anche svincolata dal contratto sottostante (c.d. astrattezza), nel senso che la banca, per onorare il pagamento, verificherà unicamente la conformità dei documenti presentati rispetto a quanto concordato tra le parti nel credito documentario stesso (letteralità e formalismo ).

L’esame riguarda la regolarità formale dei documenti presentati dal venditore, come indicati nella lettera di credito ed è escluso che la banca possa  compiere ulteriori indagini o opporre eccezioni basate sul contratto di vendita sottostante all’operazione di credito documentario. Come indicato dall’art. 5 delle NUU 600: “Le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”.

 

Le tipologie di Credito Documentario

Con la terminologia “credito documentario” si indicano delle pattuizioni irrevocabili, comunque denominate o descritte, che si sostanziano nell’impegno inderogabile della banca emittente di pagare a fronte di una presentazione dei documenti conforme (cfr. art. 1 NUU 600).  Non occorre spiegare perché, nella prassi internazionale, il credito documentario sia irrevocabile, anche se non vi è una espressa menzione in tal senso nella lettera. E’ pur possibile far emettere una lettera di credito revocabile, anche se ciò accade infrequentemente perché una lettera revocabile non darebbe garanzia di pagamento al beneficiario.

In base al pagamento, il credito documentario può essere “a vista” (“ by payment at sight”), da pagarsi contestualmente alla presentazione dei documenti alla banca, purché riscontrati conformi, o “differito” (“ by deferred payment”).

Il credito documentario può essere “non confermato” o “confermato”.

Con il credito documentario non confermato, l’impegno di pagamento lo assume la banca emittente che è la banca scelta dal compratore: in questo modo il creditore si assicura comunque dal rischio commerciale e dal rischio liquidità del suo cliente ma non dal rischio Paese e/o liquidità della banca emittente.

Se la banca emittente  ha sede in un Paese a rischio, la banca emittente il credito documentario potrà non essere in condizione di pagare per ragioni riconducibili all’operatività della stessa banca e/o al Paese in cui la banca ha sede.

Quando invece il debitore (ordinante) richiede alla sua banca che il credito sia “confermato”, all’impegno irrevocabile della banca emittente, si aggiunge anche l’impegno irrevocabile ed autonomo della banca c.d. confermante   che dovrà e potrà onorare l’impegno assunto non appena riceverà dal venditore i documenti conformi a quanto previsto nella lettera di credito.

Il credito documentario, ove confermato, è dunque uno strumento di pagamento particolarmente sicuro, anche perché normalmente la banca confermante è sulla piazza del venditore e, in questo modo, c’è anche il vantaggio di non dover far viaggiare i documenti.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito documentario, il credito documentario può essere differentemente strutturato a seconda delle esigenze specifiche degli operatori commerciali e può dunque essere:

  •  trasferibile (ossia utilizzabile totalmente o parzialmente da altro beneficiario) o non trasferibile (ossia utilizzabile solo dal beneficiario),
  • rotativo (anche detto “revolving”), il cui importo si ripristina automaticamente dopo ogni utilizzo per più volte,
  • sussidiario (anche detto “back to back”), cioè aperto a favore di un secondo beneficiario su richiesta del primo beneficiario del credito.

La lettera di credito standby

Tra le lettere di credito, occorre distinguere e fare attenzione alla lettera di credito stand-by (o stand by letter of credit). La lettera di credito stand by non è uno strumento di pagamento ma una  particolare forma di garanzia del pagamento. In sostanza, si tratta di una garanzia bancaria autonoma rilasciata dalla banca del debitore a favore del venditore (beneficiario), con cui la banca si impegna ad eseguire il pagamento di una somma di denaro nel caso in cui il debitore/ordinante non effettui il pagamento concordato. In genere, il pagamento concordato tra le parti del contratto non è da effettuarsi con lettera di credito ma con mezzi non garantiti, tra cui il mero bonifico internazionale.

La lettera di credito stand by, ad esempio, può essere emessa a garanzia del pagamento di più ordini di fornitura da effettuarsi in un certo arco temporale, a copertura  della massima esposizione che in qualsivoglia momento il venditore beneficiario può avere nei confronti dell’acquirente ordinante.

 

Lettera di credito internazionale: i passaggi

Si riassumono i passaggi dell’operazione di credito documentario (lettera di credito):

  • Venditore e Acquirente negoziano il contratto di compravendita e definiscono le condizioni di trasporto della merce e quelle di pagamento e, in particolare, modalità e tempi di apertura della lettera di credito, periodo di validità, documenti necessari per la presentazione in banca.
  • Il Compratore incarica la propria banca di emettere la lettera di credito in base alle condizioni pattuite con il venditore.
  • La banca emittente emette la lettera di credito
  • La banca avvisante riceve il testo della lettera di credito da parte della banca emittente, ne verifica l’autenticità e lo notifica al beneficiario (che ne verifica la conformità al contenuto degli accordi con l’acquirente).
  • Se le parti hanno pattuito una lettera di credito confermata, la banca confermante verifica il testo e conferma la lettera di credito al beneficiario
  • Se nel frattempo, vi è necessità ed entrambe le parti sono d’accordo, la lettera di credito può essere modificata (ad esempio, estendendone la validità).
  • Il venditore prepara  la merce e, in base agli accordi, ne cura la spedizione e consegna.
  • Alla data prevista, il venditore presenta la documentazione richiesta nella lettera di credito alla banca.
  • Se i documenti sono conformi, la banca designata e/o confermante effettuerà il pagamento al venditore e consegnerà i documenti al compratore con conseguente addebito dell’importo sul conto di quest’ultimo.

 

Lettera di credito internazionale: cosa negoziare

Risulta fondamentale per entrambe le parti pattuire già nel contratto di vendita internazionale, in modo chiaro e preciso, le condizioni richieste per il credito documentario e, in particolare:

  • l’importo (comprensivo delle spese di trasporto, se a carico del venditore),
  • la validità,
  • la durata,
  • la modalità di utilizzo,
  • le spese e le commissioni bancarie relative al credito documentario

    e, soprattutto,

  • la modalità di spedizione e consegna della merce ed
  • i documenti che il venditore dovrà presentare alla banca per ottenere il pagamento, facendo riferimento alle NUU 600 o UCP 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), quali regole internazionali applicabili al credito documentario

 

Già in fase di negoziazione del contratto di compravendita, le parti dovranno individuare i documenti che la banca dovrà verificare per il pagamento del credito documentario. Maggiore è la complessità ed il numero dei documenti richiesti nella lettera di credito e maggiore risulta il rischio di non conformità e contestazione da parte della banca che deve effettuare il pagamento al venditore.

Inoltre,  occorre fare estrema attenzione a pattuire idonee modalità di trasporto e consegna della merce, utilizzando l’esatta nomenclatura Incoterms. Inoltre, il termine di resa, ossia il termine concordato per il trasporto della merce, determinerà la disponibilità in capo al venditore dei relativi documenti di consegna e trasporto da presentare poi alla banca. L’impossibilità per il venditore di presentare in banca un documento di trasporto richiesto dal testo della lettera di credito impedirà il pagamento.

Si ricorda ancora che il credito documentario è soggetto a scadenza e, comunque, occorre prestare molta attenzione a pattuire termini di scadenza della lettera di credito sufficientemente lunghi da consentire al venditore di presentare in tempo i documenti alla banca per il pagamento.

Conclusioni

Il credito documentario è una forma di pagamento ampiamente utilizzata nel commercio internazionale che richiede una adeguata conoscenza e competenza. Entrambe le parti di una compravendita internazionale, al fine di soddisfare le rispettive esigenze, devono saper negoziare e formulare istruzioni precise per l’emissione del credito. Tali istruzioni dovranno comparire tanto nel contratto che nella proforma invoice che nella bozza di emissione del credito da parte della banca del compratore. Le modalità riguardanti la spedizione della merce, inclusi i documenti richiesti e precisati nel credito andranno altresì previamente verificati con lo spedizioniere di fiducia.

Esempio di Lettera di Credito

A titolo meramente esemplificativo si riporta una mini – clausola di pagamento per mezzo di lettera di credito confermata:

The MACHINE shall be paid for in full for the amount of ………by irrevocable letter of credit in compliance with UCP 600 of the International Chamber of Commerce, issued and/or confirmed by a primary Italian bank at least […] days before the agreed date of delivery, valid at least […] days following the agreed date of delivery and cashable at sight at the counters of said Italian bank against presentation of the following documents: – commercial invoice, bill of lading or forwarding agent’s receipt. All commissions and expenses in connection with the Letter of Credit shall be borne by the BUYER. ….”

DISCLAIMER: La clausola riprodotta ha mero scopo divulgativo. Non può essere copiata e utilizzata fuori dal suo contesto per altri fini.