Introduzione agli Accordi Arbitrali
Negli ultimi anni, l’arbitrato ha assunto un ruolo sempre più centrale nella risoluzione delle controversie, sia a livello nazionale che internazionale. In Italia, il ricorso a questo strumento alternativo di giustizia è legato alla sua flessibilità, rapidità e riservatezza, caratteristiche che possono renderlo preferibile rispetto al tradizionale processo giudiziario. In particolare, la possibilità per le parti di scegliere arbitri esperti nella materia oggetto della controversia, nonché di adattare le regole procedurali alle proprie esigenze, rappresenta un elemento di grande attrattiva. Ciò è particolarmente rilevante nel contesto delle imprese internazionale italiane e delle imprese estere che operano in Italia, le quali si trovano frequentemente coinvolte in contratti e transazioni transfrontaliere di importo significativo: per queste realtà, l’arbitrato rappresenta uno strumento efficace e neutrale per risolvere eventuali controversie, evitando i limiti e le incertezze delle giurisdizioni statali straniere. Questo articolo fornisce una panoramica approfondita sulla procedura arbitrale in Italia, analizzando le diverse tipologie di arbitrato, i requisiti necessari per la validità di una convenzione arbitrale, i principali vantaggi e le sfide di questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie, oltre a offrire utili consigli pratici per le imprese.
Definizione di Accordo Arbitrale e Clausola Arbitrale
L’arbitrato è una forma di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), in cui la decisione non è affidata a un giudice statale, ma a uno o più soggetti privati, chiamati “arbitri”, scelti direttamente dalle parti coinvolte nella disputa. La decisione finale presa dagli arbitri si chiama lodo arbitrale (award in inglese), ed è vincolante per le parti. Infatti, l’articolo 824 del Codice di procedura civile (“c.p.c”) conferma che “Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”. *[1]
L’arbitrato si basa sul principio dell’autonomia privata: le parti, infatti, possono decidere di risolvere le proprie controversie al di fuori del sistema giudiziario ordinario, come previsto dall’articolo 806 c.p.c.
Per essere valido, l’accordo di ricorrere all’arbitrato deve essere messo per iscritto. In mancanza di forma scritta, l’accordo è nullo. Questo requisito vale per entrambi i documenti con cui si può manifestare la volontà di scegliere l’arbitrato: il compromesso e la clausola compromissoria.
- Compromesso (o “accordo arbitrale”): è un accordo scritto con cui le parti decidono di ricorrere all’arbitrato dopo che una controversia è già sorta tra loro (art. 807 c.p.c.).
- Clausola compromissoria (o “clausola arbitrale”): è inserita in un contratto per regolare eventuali controversie future che potrebbero nascere da quel contratto (art. 808 c.p.c.). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 luglio 2023, ha chiarito che la clausola compromissoria ha effetto solo per il contratto in cui è contenuta. Non si estende automaticamente ad altri contratti collegati o connessi – anche se fanno parte dello stesso affare complessivo – a meno che questa estensione non sia espressamente prevista.
Contesto Giuridico in Italia per gli Accordi Arbitrali
In Italia, l’arbitrato è riconosciuto e disciplinato dal Codice di Procedura Civile (CPC) agli articoli 806-840. Queste norme consentono alle parti di decidere di comune accordo di dare agli arbitri il potere di risolvere le controversie in modo vincolante, al posto dei giudici, ma limitatamente al tipo o ai tipi di controversia definiti nell’accordo.
La Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato in Italia, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e conforme agli standard internazionali.
Inoltre, l’Italia è firmataria della Convenzione di New York del 1958, che stabilisce che le decisioni arbitrali internazionali debbano essere riconosciute ed eseguite nei paesi aderenti (ad oggi 173). Questo trattato ha consentito la diffusione dell’arbitrato internazionale, particolarmente utile per le imprese che operano con controparti di Stati con sistemi giudiziari molto diversi o ritenuti meno affidabili.
Differenze tra Arbitrato Obbligatorio e Facoltativo
L’arbitrato può essere di tipo volontario, se le parti scelgono liberamente di adire a tale procedura, o obbligatorio, quando è previsto dalla legge.
- Arbitrato Obbligatorio: La legge o la regolamentazione di settore può in certi casi imporre l’uso dell’arbitrato come metodo esclusivo di risoluzione delle controversie.
- Arbitrato Facoltativo: In generale, l’arbitrato è facoltativo quando le parti coinvolte decidono autonomamente di risolvere le dispute attraverso l’arbitrato anziché ricorrere ai tribunali ordinari. L’ arbitrato è sempre facoltativo quando viene inserito nei contratti commerciali, rinunciando così al processo davanti ad un giudice nazionale.
Tipologie di arbitrato
Nell’ordinamento italiano, esistono due tipologie di arbitrato, ciascuna con caratteristiche specifiche:
- Arbitrato rituale (art 806 e seguenti): in questa forma, le parti affidano la risoluzione della controversia a uno o più arbitri, i quali seguono delel regole di procedura simili a quelle giudiziarie. Il risultato è un lodo che ha la stessa efficacia di una sentenza e può essere reso esecutivo secondo l’articolo 825 del Codice di procedura civile.
- Arbitrato irrituale (art. 808 ter): qui, le parti conferiscono agli arbitri il compito di risolvere la controversia, in modo più libero, senza dover seguire le regole di procedura definite dalla legge. Il lodo risultante ha solo efficacia negoziale e non può essere direttamente eseguito come una sentenza, ma può essere utilizzato come prova in un eventuale giudizio o per ottenere un decreto ingiuntivo.
Modalità di arbitrato
L’arbitrato si può svolgere secondo due modalità principali:
Arbitrato amministrato (art. 832 c.p.c)
in questo caso, l’arbitrato è gestito da un’istituzione specializzata, come una camera arbitrale, che fornisce un regolamento procedurale e supporto organizzativo. Le parti si affidano a questa istituzione per garantire un processo strutturato e conforme a determinati standard.
e.s: Camera Arbitrale di Milano (CAM), Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP).
Vantaggi dell’arbitrato amministrato:
- Regolamento predefinito, con assistenza fornita dall’organismo arbitrale.
- No negoziazione tra le parti e gli arbitri per i compensi, poiché le tariffe sono già stabilite dall’Istituto.
- L’istituzione interviene per superare disaccordi o inerzie riguardo a nomine, sede, lingua e altri ostacoli procedurali.
- Tempi più rapidi: 180 giorni dalla prima udienza o 30 giorni in caso di arbitrato rapido, rispetto ai 240 giorni previsti per l’arbitrato ad hoc (art. 820 c.p.c.).
Arbitrato ad hoc
Diversamente dall’arbitrato amministrato, nell’arbitrato ad hoc, le parti stabiliscono autonomamente le regole procedurali e nominano gli arbitri senza l’intervento di un’istituzione arbitrale. Questo tipo di arbitrato offre maggiore flessibilità, ma richiede un accordo dettagliato tra le parti sui tempi, modi e costi del procedimento.
Quadro Normativo Italiano
Quali sono i requisiti per la Validità di un Accordo Arbitrale in Italia?
Quando le parti decidono di risolvere una controversia attraverso l’arbitrato, devono seguire alcuni passi fondamentali. Un accordo arbitrale in Italia è infatti valido quando soddisfa determinati requisiti:
Forma scritta (art. 807 e 808 c.p.c)
È necessario che esista un accordo redatto in forma scritta tra le parti che scelgono l’arbitrato. Questo accordo può essere una clausola compromissoria, inserita in un contratto per risolvere future controversie, o un compromesso, cioè un accordo separato, stipulato dopo l’insorgere della lite. La Corte di Cassazione con sentenza n. 2256 del 2 febbraio 2007 ha affermato che il requisito della forma scritta non richiede necessariamente un unico documento firmato da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche tramite documenti distinti, ad esempio scambiati tra le parti che, nel loro insieme, esprimano chiaramente la volontà comune di ricorrere all’arbitrato.
Oggetto della Controversia
L’oggetto della controversia deve essere non solo specificamente individuato, ma anche chiaramente descritto. Inoltre, la natura della controversia deve rientrare nell’ambito dell’arbitrabilità, escludendo quindi le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; queste ultime sono controversie che, in Italia, possono essere solo decise dai giudici e che non possono essere oggetto di accordi di natura “commerciale” (ad esempio, sui diritti personali, attinenti ad esempio, allo status familiae. (es.: è nulla la transazione avente ad oggetto il riconoscimento della qualità di figlio naturale o la validità di una adozione).
Scelta degli Arbitri (art 809 e 810 c.p.c)
La clausola o la convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. Le parti possono nominare uno o più arbitri, purché in numero dispari, per garantire decisioni efficaci e prevenire situazioni di stallo. Inoltre, se i due arbitri nominati dalle parti non riescono a designare il terzo arbitro, la nomina può essere effettuata dal presidente del tribunale competente, garantendo così la costituzione del collegio arbitrale.
L’articolo 810 c.p.c disciplina la nomina degli arbitri. Quando la convenzione d’arbitrato prevede che le parti nominino gli arbitri, ciascuna parte deve comunicare per iscritto all’altra la nomina dell’arbitro o degli arbitri designati, invitandola a fare altrettanto entro venti giorni. In caso di mancata risposta, la parte che ha effettuato l’invito può richiedere al presidente del tribunale competente la nomina dell’arbitro mancante.
Sede, legge dell’arbitrato, regole di svolgimento:
Affinché l’arbitrato possa procedere senza ambiguità, devono essere definite la legge applicabile al merito della controversia, la sede dell’arbitrato e le regole di svolgimento dell’arbitrato.
Luogo dell’arbitrato
Secondo l’articolo 816 del codice di procedura civile, le parti possono scegliere insieme dove si terrà l’arbitrato, purché sia in Italia. Se non lo fanno, decidono gli arbitri. Se né le parti né gli arbitri indicano una sede, allora si considera come sede il luogo in cui è stato firmato l’accordo arbitrale. Se però questo luogo si trova all’estero, la sede dell’arbitrato sarà automaticamente Roma.
Legge applicabile (artt. 822 e 839)
Gli arbitri chiamati dalle parti a decidere hanno due possibilità:
- Decisione secondo diritto: È la regola generale. Gli arbitri applicano le norme di legge (italiana o straniera, a seconda di quella scelta dalle parti o individuata dagli arbitri). Con la recente riforma in Italia, le parti hanno tempo per scegliere una legge per la risoluzione della loro controversia, fino al momento del deposito della domanda arbitrale. Se non la scelgono essi stessi, allora gli arbitri potranno determinarla, senza fare necessariamente riferimento, come era in passato, alla legge individuata secondo i criteri di diritto internazionale privato italiani. Secondo alcuni, ciò consentirebbe in futuro agli arbitri in Italia di fare riferimento per la decisione non solo a leggi nazionali, ma anche a fonti consuetudinarie, quali la lex mercatoria o i principi Unidroit.
- Decisione secondo equità: Le parti possono esplicitamente autorizzare gli arbitri a decidere “secondo equità”. In questo caso, gli arbitri non sono vincolati strettamente alle norme di legge, ma decidono in base a criteri di giustizia sostanziale, buon senso e correttezza.
Regole del procedimento arbitrale
Le parti hanno la possibilità di concordare le regole procedurali che gli arbitri dovranno seguire durante l’arbitrato (art. 816 bis). Ad esempio, le parti possono stabilire i tempi entro cui presentare i documenti, se si svolgeranno udienze in presenza o da remoto, oppure quale lingua usare durante il procedimento. In assenza di un accordo specifico, gli arbitri hanno la facoltà di stabilire autonomamente le modalità del procedimento, garantendo comunque il rispetto del principio del contraddittorio e delle pari opportunità di difesa per le parti coinvolte. Come visto sopra, se le parti scelgono un arbitrato amministrato, le regole procedurali sono già note e lo svolgimento dell’arbitrato è gestito dall’istituzione arbitrale.
Vantaggi dell’arbitrato italiano e dell’arbitrato internazionale in Italia
La recente riforma, come anticipato, ha allineato le regole italiane agli standard internazionali. Qui tratteremo in particolare dei nuovi obblighi di disclosure degli arbitri, dei nuovi poteri cautelari e delle semplificazioni o riguardanti l’esecuzione e l’impugnazione dei lodi.
Obblighi di disclosure
Prima di accettare l’incarico, in un termine breve di 10 giorni, gli arbitri devono ora dichiarare per iscritto qualsiasi circostanza che possa compromettere la loro imparzialità o indipendenza. Anche se le principali istituzioni arbitrali, già prevedono questa disclosure, questa novità mira a rafforzare, attraverso la legge, la trasparenza e la correttezza a favore delle parti: in caso di mancata o inidonea disclosure, la nomina dell’arbitro è nulla o può essere impugnata.
Poteri cautelari degli arbitri
Anche in Italia, la legge consente ora agli arbitri di emettere provvedimenti cautelari ed urgenti, nel corso del procedimento arbitrale, quali, ad esempio il blocco dei beni e la sospensione di atti. Questo può avvenire in due casi:
- Se la clausola compromissoria o il compromesso arbitrale o un accordo successivo prima dell’arbitrato, prevedono tali poteri cautelari, oppure
- Se l’arbitrato scelto dalle parti è amministrato da un’istituzione arbitrale che attribuisca ai suoi arbitri il potere cautelare, tramite il suo regolamento arbitrale.
Un limite pratico di questa innovazione in Italia, come in altri Stati, è che gli arbitri non dispongono di poteri coercitivi diretti e quindi per eseguire concretamente le misure occorrerà comunque chiedere l’intervento del giudice.
La differenza, ad esempio, con la Svizzera, è che gli arbitri in Italia non hanno un potere generale di adottare misure cautelari, ma nei casi in cui la legge lo consente, la loro competenza è esclusiva e la parte potrà richiedere tali misure solo all’arbitro e non al giudice italiano. Per contro, nel sistema svizzero, i poteri cautelari degli arbitri sono generali e concorrenti con quelli del giudice svizzero.
Esecuzione del lodo
La decisione arbitrale differisce dalla sentenza di un giudice, perché non è immediatamente eseguibile. Il giudice del luogo d’esecuzione dovrà verificare la regolarità del lodo arbitrale, prima di conferirgli forza esecutiva, al pari di una sentenza. Le formalità sono diverse a seconda che la decisione arbitrale da valutare sia italiana o sia straniera. In Italia, la tendenza è quella a favorire l’esecutività dei lodi stranieri.
Lodo Arbitrale Nazionale:
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Lodo Arbitrale Straniero:
– il lodo in originale o copia conforme, e – il compromesso o il contratto contenente la clausola d’arbitrato, anch’esso in originale o copia conforme.
– la controversia non sia arbitrabile secondo la legge italiana, oppure – il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. |
Arbitrato internazionale ed esecuzione in Italia
Il lodo straniero, una volta riconosciuto con decreto dalla Corte d’appello, è immediatamente esecutivo in Italia (art. 839, comma 4 c.p.c.). Se una parte presenta opposizione contro l’efficacia di un lodo arbitrale straniero in Italia, può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo stesso, solo per gravi motivi.
Termine per l’impugnazione del lodo arbitrale
Una volta adottata la decisione arbitrale, le parti hanno termini brevi per impugnarla: 90 giorni dalla notificazione, ovvero 6 mesi massimi dalla decisione, se non vi è stata notifica.
Applicabilità e Forza Vincolante degli Accordi Arbitrali
L’impugnazione della decisione arbitrale italiana
La decisione arbitrale italiana, una volta emessa e sottoscritta dagli arbitri, è vincolante per le parti.
L’articolo 829 c.p.c elenca le circostanze in cui il lodo arbitrale italiano può essere impugnato per farne valere la nullità.
Un lodo può essere dichiarato nullo in Italia se:
- gli arbitri non potevano decidere, in quanto era nulla la clausola compromissoria o l’accordo delle parti sull’arbitrato:questo, ad esempio, può accadere se, ad esempio, mancava l’accordo delle parti o una delle parti non aveva i necessari poteri;
- durante il procedimento è stato violato il principio del contraddittorio:ad esempio, una delle parti non è stata informata del procedimento arbitrale o non ha avuto la possibilità di presentare le proprie difese.
- Vi sono state irregolarità per quanto riguuarda la nomina degli arbitri o la loro partecipazione:ad esempio, gli arbitri sono stati nominati in modo difforme da quanto previsto dalla legge o dalla convenzione arbitrale o non hanno sottoscritto il lodo.
- La decisione è stata presa su materie non arbitrabili:se il lodo arbitrale ha deciso su questioni che non potevano essere oggetto di arbitrato, come diritti indisponibili.
- manca la motivazione del lodo, salvo che le parti abbiano espressamente esonerato gli arbitri da tale obbligo.
Il lodo contiene gravi violazioni di legge: Se gli arbitri hanno deciso secondo equità senza che le parti li abbiano autorizzati, o se hanno violato norme di diritto inderogabili.
L’impugnazione della decisione arbitrale estera
Nel caso di lodi emessi all’estero, come abbiamo visto, l’eventuale impugnazione può essere unicamente finalizzata a bloccarne l’esecuzione in Italia. I motivi di opposizione sono indicati espressamente nell’art. 840 c.p.c. In particolare, il lodo non può essere eseguito in Italia se:
- La controversia non era arbitrabile secondo la legge italiana o
- Se il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
La Cassazione italiana adotta un approccio piuttosto restrittivo rispetto alle richieste di bloccare lodi stranieri in Italia; opposizioni che, per la maggior parte, si basano sulla violazione dell’ordine pubblico. La Cassazione italiana ha stabilito che lo scrutinio in ordine all’esistenza di «disposizioni contrarie all’ordine pubblico» non è un controllo del contenuto del lodo e deve essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata). Nel caso, in particolare, di un lodo che condannava al pagamento di una somma di denaro in favore di una banca, il motivo di opposizione, basato sulla mancanza di interesse ad agire in capo alla banca, perché già integralmente soddisfatta del proprio credito, non è “idoneo, neppure in astratto, a configurare una lesione dell’ordine pubblico, e cioè una violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale per l’ordinamento”. (Cass., Sez. I, ordinanza 2 febbraio 2022 n. 3257).
Benefici dell’Arbitrato per le Imprese
Riduzione dei Tempi Rispetto ai Procedimenti Giudiziari
L’arbitrato è spesso scelto per la sua rapidità. A differenza dei procedimenti dinanzi ai tribunali, che possono durare anni, l’arbitrato, in certi casi,può chiudersi in pochi mesi, consentendo alle imprese di risparmiare tempo e risorse. Ciò non è tuttavia sempre vero: vi sono arbitrati molto complessi, che possono durare anche molti anni ed avere costi assolutamente molto più elevati di una lite giudiziaria in Italia.
Maggiore Riservatezza
L’arbitrato offre una maggiore riservatezza rispetto ai tribunali, che sono pubblici. Le udienze arbitrali sono private e le decisioni possono essere mantenute confidenziali, il che è fondamentale in ambito aziendale, dove la protezione delle informazioni è cruciale.
Possibilità di Scegliere Arbitri Esperti nel Settore Specifico
Uno dei maggiori vantaggi dell’arbitrato è la possibilità di scegliere arbitri con esperienza e competenza specifica nel settore in disputa, garantendo che la decisione sia presa da professionisti che comprendano le questioni tecniche e settoriali.
Flessibilità
A differenza del processo ordinario, l’arbitrato consente alle parti di adattare la procedura alle proprie esigenze, scegliendo: Gli arbitri; La lingua del procedimento; La sede dell’arbitrato; e Le regole procedurali, anche in deroga a quelle statali.
Sfide nell’Applicazione degli Accordi Arbitrali
Costo elevato dell’arbitrato:
Nonostante l’arbitrato venga spesso preferito per la sua rapidità rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali, i costi che comporta possono risultare particolarmente elevati. L’articolo 40 del Regolamento UNCITRAL, benché pensato per arbitrati ad hoc, fornisce una definizione utile e generalmente accettata di cosa comprendano i “costi dell’arbitrato”. Questi costi sono elencati all’articolo 40.2 e includono:
- Gli onorari del tribunale arbitrale, specificati per ciascun arbitro e fissati dallo stesso tribunale secondo quanto previsto dall’articolo 41.
- Le spese ragionevoli di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri nello svolgimento delle loro funzioni.
- I costi per consulenze tecniche ed altre forme di assistenza richieste dal tribunale arbitrale (es. periti, esperti, segretari).
- Le spese dei testimoni, come viaggi e alloggi, purché siano ritenute necessarie e approvate dal tribunale.
- Le spese legali e altri costi sostenuti dalle parti, sempre nella misura in cui il tribunale le ritenga ragionevoli.
- Gli onorari e le spese dell’autorità di nomina e del Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato (CPA).
Inoltre, secondo l’articolo 40.3, in caso di richieste di interpretazione, correzione o completamento del lodo (ai sensi degli articoli 37–39), il tribunale può richiedere il rimborso delle spese da (b) a (f), ma non può chiedere ulteriori onorari per queste attività.
Tali costi possono rappresentare un ostacolo all’accesso all’arbitrato per le piccole e medie imprese, anche se le principali istituzioni arbitrali propongono anche forme sempre più flessibili e online, per ridurre i costi Importante sottolineare che, per ridurre i costi, è anche possibile optare per l’arbitro unico, da designarsi da parte dell’istituzione arbitrale scelta dalle parti.
Definitività delle decisioni arbitrali:
Oltre all’aspetto economico, va considerato che le decisioni arbitrali sono solitamente definitive, con margini molto ristretti per impugnarle. A meno di gravi errori di diritto o irregolarità nel procedimento, non è possibile ricorrere in appello, il che può rappresentare un limite per le parti che desiderano una garanzia ulteriore di controllo giurisdizionale.
Difficoltà nell’esecuzione internazionale:
Infine, un ulteriore ostacolo si presenta sul piano internazionale: non è consigliabile optare per l’arbitrato, nel caso in cui la controparte si trovi in uno stato che non ha aderito alla Convenzione di New York del 1958. Senza tale adesione, manca un quadro giuridico internazionale che faciliti il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale straniero nello Stato di quella parte.
Consigli per le Imprese
Importanza di una redazione accurata della clausola arbitrale:
Una clausola o un compromesso arbitrale ben costruito deve specificare con chiarezza le controversie a cui si applica, come verranno scelti gli arbitri, in caso di arbitrato amministrato, quale istituzione arbitrale lo gestirà, il luogo dove si svolgerà la procedura arbitrale, quale regolamento verrà applicato e quale ordinamento giuridico regolerà il contratto. Ogni elemento ha un impatto concreto sulla validità e sull’efficacia della risoluzione delle controversie. Le parti possono inoltre indicare nella clausola arbitrale:
In particolare, gli elementi quali la legge applicabile alla controversia, ove le parti non abbiano optato per un arbitrato di equità, la sede dell’arbitrato e la lingua dell’arbitrato, assumono rilevanza soprattutto quando l’arbitrato coinvolga parti aventi nazionalità o sede legale in Stati diversi oppure qualora all’estero debba essere eseguita una parte significativa delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.
Importanza di consulenza legale specializzata:
Affidarsi a professionisti esperti in diritto commerciale e arbitrale rappresenta una garanzia ulteriore. Il coinvolgimento di legali specializzati consente di: scegliere l’arbitrato quando è effettivamente necessario, evitare errori formali e strutturare clausole che tengano conto delle necessità specifiche dell’impresa, riducendo i rischi futuri e assicurando un meccanismo di risoluzione delle controversie coerente, legittimo e funzionale. Il nostro studio Legale LEX IBC offre supporto mirato nella redazione di accordi arbitrali e nella gestione di procedimenti complessi, sia a livello nazionale che internazionale.
Conclusione
In sintesi, l’arbitrato presenta numerosi vantaggi, come la maggiore eseguibilità delle decisioni favorevoli in Stati esteri e la riservatezza, aspetti fondamentali per molte imprese che cercano di evitare i lunghi tempi dei tribunali ordinari e la pubblicità negativa, connessa ad eventuali cause legali portate in tribunale. Tuttavia, le imprese devono essere consapevoli delle sfide legate all’arbitrato, come i costi, che possono risultare maggiori in relazione alla complessità del caso, e la difficoltà di appello, che limita la possibilità di correggere eventuali errori nella decisione.
Per le imprese italiane che desiderano includere clausole arbitrali nei loro contratti, è fondamentale farlo in modo strategico. L’inclusione di tali clausole può portare a risoluzioni rapide ed efficaci delle controversie, ma deve essere accompagnata da un’attenta pianificazione e dall’assistenza di esperti legali, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’impresa e del contesto giuridico in cui opera. In questo modo, le aziende possono sfruttare al meglio i benefici dell’arbitrato, minimizzando i rischi.
Mariangela Balestra e Marie Vanswevelt
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*[1] Anche se il lodo arbitrale viene considerato simile a una sentenza del giudice sotto il profilo giuridico, in realtà non ne possiede tutti gli effetti. Infatti, secondo l’articolo 825, il lodo ha solo alcuni effetti tipici della sentenza, cioè può accertare un diritto, condannare una parte o costituire un nuovo rapporto giuridico. Tuttavia, non ha direttamente valore esecutivo.

