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I limiti della protezione del marchio nell’Unione europea

protezione del marchio nell’Unione europea

I limiti della protezione del marchio nell’Unione europea: osservazioni sulle cause Rubik’s Cube e I ♥

Il 9 luglio 2025 resterà una data significativa nella giurisprudenza europea in materia di diritto dei marchi. Il Tribunale dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo, ha infatti pronunciato due sentenze emblematiche: da un lato ha confermato l’annullamento dei marchi relativi alla forma del Cubo di Rubik; dall’altro ha respinto la protezione della combinazione della lettera maiuscola «I» con un cuore rosso applicata a capi di abbigliamento. Due vicende apparentemente molto diverse ma che riflettono una stessa logica: i marchi dell’Unione europea non possono essere utilizzati per monopolizzare né una soluzione tecnica né un segno troppo banale o descrittivo.

  1. Il quadro istituzionale: l’EUIPO e il controllo giurisdizionale

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante (Spagna), è competente per la registrazione dei marchi dell’Unione europea e dei disegni o modelli comunitari. A differenza degli uffici nazionali, esso conferisce una protezione uniforme sull’intero territorio dell’Unione.[1] Le decisioni dell’EUIPO possono tuttavia essere impugnate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che esercita un controllo di legittimità, e, in ultima istanza, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per le questioni di diritto.

Il marchio costituisce uno strumento essenziale per le imprese, poiché è il segno distintivo che consente di identificare e differenziare i loro prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. Può assumere varie forme (parola, logo, combinazione di numeri, slogan, forma tridimensionale, persino un suono o un colore) purché sia idoneo a distinguere l’origine commerciale dei prodotti o servizi su cui è apposto. L’interesse di un marchio risiede nella sua funzione essenziale di indicazione di origine, ma esso svolge anche un ruolo economico e strategico: rappresenta un importante attivo immateriale dell’impresa, contribuisce alla notorietà e alla fidelizzazione della clientela e attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo di utilizzo che consente di contrastare le imitazioni e la contraffazione.

È in questo contesto che si collocano le cause Spin Master Toys UK c. EUIPO (Rubik’s Cube) e sprd.net c. EUIPO (segno «I ♥»).

  1. La causa Rubik’s Cube: la preminenza della funzione tecnica

La controversia sul Cubo di Rubik riguarda diversi marchi tridimensionali depositati tra il 2008 e il 2012 dal predecessore di Spin Master Toys UK per proteggere la rappresentazione del cubo e delle sue facce colorate. Nel 2013 la società Verdes Innovations contestò tali registrazioni dinanzi all’EUIPO chiedendone l’annullamento, sostenendo che i segni depositati erano costituiti unicamente da caratteristiche indispensabili per ottenere un risultato tecnico e non potevano quindi essere protetti come marchi.

Con le sentenze del 10 luglio 2025 (cause riunite T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 e T-1173/23, Spin Master Toys UK/EUIPO – Verdes Innovations), il Tribunale dell’Unione europea ha confermato l’analisi dell’Ufficio ritenendo che la struttura a griglia, la differenziazione delle facce e l’utilizzo di sei colori di base rappresentassero caratteristiche essenziali del segno e rispondessero esclusivamente a una esigenza tecnica: consentire la manipolazione del cubo e la risoluzione del rompicapo mediante la rotazione delle facce e il riconoscimento dei quadrati colorati. Il Tribunale ha dunque respinto il ricorso di Spin Master e confermato l’annullamento delle registrazioni di marchio del cubo di Rubik.

Tale ragionamento si inserisce nei principi fondamentali del diritto dei marchi dell’Unione europea, sanciti dall’articolo 4 del regolamento (EUTMR), che consente la registrazione di qualsiasi segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra, purché possa essere rappresentato in modo chiaro e preciso. Tuttavia, l’articolo 7 §1 e) ii) EUTMR esclude dalla protezione i segni costituiti esclusivamente da elementi indispensabili al funzionamento del prodotto. Pertanto, le caratteristiche essenziali del Cubo di Rubik — vale a dire la forma cubica, la griglia che delimita i piccoli quadrati e la differenziazione di questi quadrati colorati — sono state giudicate puramente funzionali, mentre i sei colori (rosso, blu, verde, giallo, bianco e arancione) non sono in sé essenziali ma servono solo a distinguere le facce. La conseguenza è che il Cubo di Rubik non può essere protetto come marchio dell’Unione europea, poiché la sua forma non è arbitraria o estetica, ma risponde a una necessità tecnica, privando così Spin Master della protezione che essa cercava nel quadro del diritto dei marchi.

  1. La causa I ♥: il requisito del carattere distintivo

In questa seconda causa, la società sprd.net aveva chiesto la registrazione di marchi di posizione composti da una lettera maiuscola «I» seguita da un cuore rosso, applicati su diverse parti di capi di abbigliamento, a livello del petto, della nuca o sull’etichetta. L’EUIPO aveva respinto tali domande per mancanza di carattere distintivo, decisione che il Tribunale dell’Unione europea ha confermato con le sentenze del 9 luglio 2025 (cause T-304/24, T-305/24 e T-306/24, sprd.net/EUIPO).

Il Tribunale ha infatti ritenuto che il segno «I ♥» fosse immediatamente compreso dal consumatore come l’espressione «I love», percepita non come un’indicazione di origine commerciale ma come un messaggio affettivo o decorativo, e che quindi non potesse svolgere la funzione essenziale di un marchio. La particolare collocazione del segno sui capi di abbigliamento — sul petto, sulla nuca o su un’etichetta interna — non conferisce alcun carattere distintivo ulteriore, poiché il pubblico continua a percepirlo come un semplice motivo decorativo. Questa decisione si fonda sull’articolo 7 §1 b) EUTMR, che esclude dalla protezione i marchi privi di carattere distintivo. Un marchio deve infatti consentire l’identificazione dell’origine commerciale di un prodotto e non semplicemente decorare un oggetto o trasmettere un messaggio banale. In questa causa, il segno contestato non assolve a tale funzione, limitandosi a un’espressione comune e generica.

Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di sprd.net e confermato il rifiuto di registrazione, cosicché il logo «I ♥» non può essere protetto come marchio dell’Unione europea per l’abbigliamento e la società non può ottenere un monopolio su tale segno.

  1. Le convergenze giurisprudenziali: funzione tecnica e distintività

Nonostante le differenze, queste due cause riflettono una coerenza giurisprudenziale evidente:

  • Esclusione dei segni funzionali. La causa Rubik’s Cube illustra la volontà del diritto dell’Unione di impedire che la protezione del marchio sia strumentalizzata per concedere un monopolio potenzialmente illimitato su una soluzione tecnica.
  • Requisito dell’idoneità distintiva. La causa I ♥ ricorda che solo i segni idonei a distinguere l’origine commerciale dei prodotti possono beneficiare della protezione come marchio. I simboli comuni, descrittivi o decorativi, privi di originalità, sono esclusi.

Queste sentenze riaffermano il confine netto tra i diversi diritti di proprietà intellettuale: i brevetti e i modelli proteggono l’innovazione tecnica e l’estetica, mentre il marchio tutela la funzione distintiva.

 

  1. Analisi critica: implicazioni economiche, giuridiche e culturali

Da un punto di vista economico, tali decisioni limitano le strategie di appropriazione estensiva delle imprese richiedenti, attraverso il diritto dei marchi. Per Spin Master Toys, l’impossibilità di monopolizzare la forma del Cubo di Rubik accresce la concorrenza nel mercato dei rompicapi tridimensionali, e ne riduce i prezzi. Analogamente, nel settore della moda, il rifiuto di protezione del segno «I ♥» impedisce la privatizzazione di un’espressione di uso comune e, pertanto, tutti gli operatori economici possono utilizzarla, dal momento che non è un marchio.

Sul piano giuridico, il Tribunale ricorda alle imprese che il marchio non può essere utilizzato come strumento di protezione a durata illimitata per elementi che non sono effettivamente distintivi di un prodotto o di un servizio. Tale giurisprudenza contribuisce a mantenere la coerenza sistemica della proprietà intellettuale europea.

Infine, sul piano culturale, si tratta di preservare l’accesso collettivo a simboli appartenenti al patrimonio comune: il Cubo di Rubik come oggetto emblematico della cultura popolare e l’«I ♥» come linguaggio visivo universale. In questo senso, il Tribunale protegge non solo il mercato ma anche l’interesse generale.

Conclusione

Queste due sentenze inviano un messaggio chiaro alle imprese europee e internazionali: creatività e notorietà non bastano a garantire una protezione giuridica. Per essere registrato, un marchio deve presentare un’originalità che vada oltre la mera funzionalità o l’uso comune dei segni. Spin Master Toys e sprd.net hanno ancora la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, limitato alle questioni di diritto. Ma la linea direttrice posta dal Tribunale appare ferma: soltanto l’autentica funzione del marchio, quella di indicare l’origine commerciale di un prodotto, merita protezione.

Marie Vanswevelt

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[1] I marchi dell’UE coesistono con i marchi nazionali.